1. Gli esercenti cinematografici che proiettano nelle sale lungometraggi e cortometraggi di nazionalità italiana ed europea possono beneficiare di contributi finalizzati a incentivare la programmazione delle medesime opere di nazionalità italiana ed europea calcolati sul numero di giornate di programmazione destinate a tali opere durante l'anno solare. I contributi sono erogati dal Centro in base ai parametri, ai criteri e alle modalità da esso stabiliti, che tengono particolare conto dei film d'essai e dei film per i quali è stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale dalla commissione.
2. Le imprese di esercizio o i proprietari di sale cinematografiche multisala con almeno cinque schermi, che riservano non meno del 35 per cento, con arrotondamento per eccesso, degli spettacoli a film di nazionalità italiana ed europea, possono beneficiare di contributi finalizzati a incentivare la programmazione di tali opere, calcolati sul numero di spettacoli riservati alle opere filmiche italiane ed europee. I contributi sono erogati dal Centro in base ai parametri, ai criteri e alle modalità da esso stabiliti, che tengono particolare conto dei film d'essai e dei film per i quali è stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale dalla commissione.
3. Il Centro eroga contributi, diretti a favorire la diffusione del cinema di qualità e di valore culturale nonché alla promozione della cultura cinematografica, alle sale d'essai e alle sale delle comunità ecclesiali.
4. Sono dichiarate di rilevante interesse culturale le sale cinematografiche, ad attività continuativa e con non più di quattro schermi, che garantiscono un'adeguata offerta culturale nei centri urbani e nei centri minori e che destinano una parte prevalente delle giornate di programmazione a film riconosciuti di particolare qualità artistica o di valore culturale dalla