Art. 17.
(Incentivi per l'esercizio cinematografico).

      1. Gli esercenti cinematografici che proiettano nelle sale lungometraggi e cortometraggi di nazionalità italiana ed europea possono beneficiare di contributi finalizzati a incentivare la programmazione delle medesime opere di nazionalità italiana ed europea calcolati sul numero di giornate di programmazione destinate a tali opere durante l'anno solare. I contributi sono erogati dal Centro in base ai parametri, ai criteri e alle modalità da esso stabiliti, che tengono particolare conto dei film d'essai e dei film per i quali è stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale dalla commissione.
      2. Le imprese di esercizio o i proprietari di sale cinematografiche multisala con almeno cinque schermi, che riservano non meno del 35 per cento, con arrotondamento per eccesso, degli spettacoli a film di nazionalità italiana ed europea, possono beneficiare di contributi finalizzati a incentivare la programmazione di tali opere, calcolati sul numero di spettacoli riservati alle opere filmiche italiane ed europee. I contributi sono erogati dal Centro in base ai parametri, ai criteri e alle modalità da esso stabiliti, che tengono particolare conto dei film d'essai e dei film per i quali è stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale dalla commissione.
      3. Il Centro eroga contributi, diretti a favorire la diffusione del cinema di qualità e di valore culturale nonché alla promozione della cultura cinematografica, alle sale d'essai e alle sale delle comunità ecclesiali.
      4. Sono dichiarate di rilevante interesse culturale le sale cinematografiche, ad attività continuativa e con non più di quattro schermi, che garantiscono un'adeguata offerta culturale nei centri urbani e nei centri minori e che destinano una parte prevalente delle giornate di programmazione a film riconosciuti di particolare qualità artistica o di valore culturale dalla

 

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commissione, di produzione italiana e di Paesi membri dell'Unione europea ovvero di Paesi cinematograficamente emergenti, identificati dal Centro, nonché ad attività dirette a favorire la diffusione della cultura cinematografica.
      5. Alle sale cinematografiche di rilevante interesse culturale di cui al comma 4, situate in edifici o in locali di interesse storico-artistico, sono concessi dal Centro contributi specifici mirati alla ristrutturazione, conservazione e manutenzione dei medesimi edifici o locali, in misura non superiore al 30 per cento dei costi annuali documentati. Tali contributi sono aggiuntivi a quelli eventualmente concessi ai sensi di quanto previsto dal comma 8.
      6. Il Centro eroga contributi alle sale di rilevante interesse culturale di cui al comma 4, individuate d'intesa con le regioni, e ai loro eventuali circuiti. Tali contributi possono essere anche volti a sostenere iniziative di contenimento del prezzo del biglietto d'ingresso agli spettacoli.

      7. I parametri, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui ai commi 3, 5 e 6 sono stabiliti dal Centro.
      8. Gli esercenti cinematografici e le imprese di esercizio possono beneficiare di contributi erogati dal Centro, in conto capitale o in conto interessi, sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, per tutta la durata dei contratti e comunque per un periodo non superiore a quindici anni, per la realizzazione, l'apertura, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale, tecnologico e digitale delle sale cinematografiche esistenti, nonché per l'installazione, la ristrutturazione e il rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale cinematografiche. I parametri, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente comma sono stabiliti dal Centro.